Art. 1.

      1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - Ciascuna Camera giudica, secondo le norme del proprio regolamento, dei titoli di ammissione, delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi componenti.
      I regolamenti di ciascuna Camera disciplinano l'istituzione di organi di garanzia con il compito di proporre all'Assemblea le deliberazioni relative ai giudizi di cui al primo comma nonché quelle relative all'articolo 68, garantendo la rappresentanza paritaria dei gruppi parlamentari della maggioranza e della opposizione.
      Su tali proposte di deliberazione ciascuna Camera decide in via definitiva».